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Illegittime le misure anti-Covid
Lo stabilisce una sentenza del Tribunale Penale di Pisa. Due giorni fa è stata depositata la sentenza numero 1842/2021 dalla dottoressa Lina Manuali, giudice del Tribunale Penale di Pisa che ha assolto un cittadino dall’accusa di avere violato un Dpcm per essere uscito di casa durante la pandemia.
Vi si legge che lo stato di emergenza anti Covid-19 è illegittimo e così sono illegittimi tutti i successivi provvedimenti e proroghe.
Questo perché ai sensi dell’articolo 78 della nostra Costituzione, le Camere, possono conferire al “Governo i poteri necessari”, per fronteggiare l’emergenza, ma soltanto per lo stato di guerra.
La situazione attuale causata dal Covid non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo stato di guerra per cui non è possibile fare ricorso all’applicazione analogica dell’articolo 78.
Risulta altresì violato l’articolo 76 Cost.: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
Invece, il decreto legge numero 6/2020 del 23.2.2020 costituisce una delega in bianco a favore del Governo, con i più ampi poteri e senza indicazione di alcun limite temporale. Poteri così ampi che il Governo con disposizioni successive ha finito per comprimere i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali: la libertà personale (articolo 13), il diritto di circolazione (16), di riunione (17), di professione religiosa (19), di istruzione (34), diritto al lavoro (36), di iniziativa economica (41).
Si sono create poi discriminazioni, ignorando l’articolo 3 Cost. che sancisce la pari dignità sociale di tutti cittadini (Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese).
Il diritto alla salute può annullare gli altri diritti?
La tutela del diritto alla salute non può ingigantirsi a tal punto da comprimere o addirittura eliminare gli altri diritti di pari natura costituzionale. E qualora vi sia urgenza e necessità di particolare tutela, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità e cioè non possono mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana.
La sentenza molto ampia che viene riportata da “Dentro la notizia” del Canale Telegram, conclude osservando che tutte le misure restrittive adottate in questo periodo emergenziale non possono protrarsi oltre il periodo della vigenza dello stato di emergenza. Per cui, nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza i diritti e le libertà fondamentali devono riespandersi poiché la compressione non può ulteriormente protrarsi nel tempo predeterminato né a maggior ragione ad libitum attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività.
Nella foto: la Torre di Pisa.